S.T.O.P. agli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro

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Il piano europeo per prevenire l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro entra in una nuova fase. Il nuovo sito web.

di Lorenzo Dalla Torre

STOP non è solo un invito ma è l’espressione di un principio applicato nel programma di contrasto al rischio cancerogeni sul luogo di lavoro dell’Unione Europea. Con questo acronimo (in termini inglesi) si vuole confermare quello che è l’ordine di priorità delle misure da mettere in campo: Sostituzione, misure Tecniche, misure Organizzative, Protezione personale.  

Nel patto volontario di azione contro gli agenti cancerogeni sono presenti 11 stati membri, organizzazioni datoriali quali Business Europe, la confederazione europea dei sindacati CES oltre naturalmente all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Il nuovo sito web: STOP

Durante la presidenza Belga del Consiglio dell’Unione Europea il 12 e 13 giugno a Bruxelles è stata annunciata la fase tre del programma europeo di azione volontaria, fase che si focalizza sulla disseminazione di informazioni attraverso strumenti quali il nuovo sito internet www.stopcarcinogensatwork.eu.

Il nuovo sito si apre con un titolo a caratteri cubitali che informa come sono oltre 100.000 i morti dovuti al cancro contratto sul luogo di lavoro ogni anno nella UE. Spulciando tra i dati forniti scopriamo che sono oltre 120.000 anno le diagnosi di cancro correlati al lavoro nell’Unione.

Polveri

Una prima sezione del sito è dedicata alle strategie di prevenzione da adottare esplicitando l’acronimo che denomina l’intero programma. Nelle sezioni successive si passa ad esaminare in concreto quelli che sono i rischi legati alla singola professione od al settore di attività in cui si opera. Troviamo conferme a quanto abbiamo visto nell’opuscolo aggiornato dell’Inail in materia relativamente al grande impatto sulla salute dei lavoratori delle polveri (vedi TF di luglio 2024). Ricordiamo come l’opuscolo Inail recitava: “Gli ambiti lavorativi nei quali il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato sono quelli in cui si utilizzano polveri di legno o cuoio.  Studi epidemiologici hanno, infatti, rilevato per falegnami, mobilieri e carpentieri un aumentato rischio per tumori…”  

Il sito STOP ci ricorda che per quel che riguarda il settore trattamenti superficiali l’attenzione va invece alle polveri metalliche e non metalliche derivanti da operazioni di pretrattamento (sabbiatura, pulitura, levigatura, satinatura…) le misure tecniche da introdurre sono arcinote e prevedono abbattimento, ventilazione, estrazione ed infine l’uso di appropriati dispositivi di protezione individuale.  L’esposizione a polveri di silicio (quarzo) si stima riguardi 5 milioni di lavoratori nell’Unione (quindi più dei 3 milioni di esposti a polveri di legno), non è completamente chiaro come le polveri di silicio causino il cancro ma il problema esiste.

Professioni e Metalli

Nel sito STOP si può effettuare la ricerca sia per settore di attività che per professione svolta. Relativamente ai “coating applicators” vengono riconosciuti una serie di agenti cancerogeni principali che debbono essere valutati nel contesto specifico: Benzene, DEE (gas di scarico di motori diesel), Formaldeide, Cobalto e quelli che più ci interessano ovvero i composti del Cromo esavalente ed i composti del Nichel per i quali troviamo alcuni dati interessanti sulle esposizioni a livello UE. Ad esempio sono stimati 80.000 i lavoratori esposti al Cobalto mentre sono 90.000 quelli esposti al Nichel, esposizione che può avvenire sia per inalazione che per ingestione o contatto. Tra le notizie fornite vi è il periodo di latenza che per il nichel va dai 13 ai 24 anni. La misura principe che viene raccomandata è quella della sostituzione ove possibile con prodotti “nichel free”.  Viene inoltre ricordato che dal 18 gennaio 2025 entreranno in vigore i nuovi limiti di esposizione ben più restrittivi in tutta la UE. Per il Nichel sulle 8 ore per la frazione respirabile il nuovo limite sarà di 0,01 mg/mc mentre per la frazione inalabile, sempre misurata come nichel, il limite diventa 0,05 mg/mc.

Anche per il Cromo esavalente classificato Carc. Cat.1 A (è provato che causa il cancro) viene ricordato il nuovo limite in vigore dal 18 gennaio 2025 che si dimezza passando a 0,005 mg/mc. Per il cromo esavalente si evidenzia un numero di esposti nell’unione decisamente più alto, si stimano in 900.000 i lavoratori potenzialmente esposti (dato che appare eccessivo anche se viene mitigato dal fatto che l’esposizione è solo potenziale). Il periodo di latenza può arrivare a 20 anni. Si riconosce anche che i problemi più rilevanti sono derivanti da operazioni termiche su leghe contenenti cromo, in particolare viene ricordata la saldatura dell’acciaio inox.

Le ricadute del piano di azione volontario sulle aziende

La piattaforma on line si presenta come ben costruita e sorprende soprattutto la numerosità e la varietà delle professioni esposte ad un qualche rischio cancerogeno: dallo spazzacamino all’intagliatore di diamanti, dal vigile del fuoco all’operatore medico di emergenza, dal geologo al programmatore di CNC.

Una critica però va riservata ai contenuti di STOP. Se la struttura del sito con cui le informazioni vengono fornite sembra essere adeguata allo scopo di disseminare le conoscenze ai fini della prevenzione, alcuni dubbi sorgono invece sulla qualità delle informazioni. Quando, ad esempio, leggiamo che il cromo esavalente è spesso presente in natura riteniamo che l’autore si confonda con il cromo trivalente.  Il che fa pensare ad una certa superficialità che traspare anche nei “fact sheet” che riguardano i vari elementi trattati. Fare riferimento a studi risalenti agli anni 80, sempre ad esempio, può essere inoltre fuorviante, questo rispetto ad una situazione attuale che credo sia ben diversa relativamente all’impatto di certe sostanze dopo decenni di progressi nei metodi di produzione.

La “Roadmap on carcinogens” stabilita dall’Europa come piano di azione procederà incessantemente. L’iniziativa STOP è destinata ad estendersi ed opererà a mio parere ben oltre il previsto 2027. Le ricadute di tutto ciò ci sono da tempo e continueranno ad arrivare a tutti i livelli.

A livello nazionale abbiamo già visto la revisione dell’opuscolo informativo da parte dell’Inail e, più recentemente, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre scorso del D.lgs. n°135 del 4 settembre 2024 di recepimento della nuova direttiva cancerogeni 2022/431. Il provvedimento legislativo è entrato in vigore l’11 ottobre 2024 ed allinea di fatto la legislazione nazionale al piano europeo. Partendo dalla necessità di ridurre l’uso delle sostanze nocive, vengono estesi alle sostanze tossiche per la riproduzione gli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 e aggiornati i valori limite di esposizione professionale di alcune sostanze fino ad arrivare anche a sostenere il reinserimento dei malati di cancro.  Per aiutare le imprese anche ASSOGALVANICA è scesa in campo programmando grazie ad Ecometal un seminario via web il 22 novembre 2024. Il relatore del webinar, l’ing Renato Nordio, ha cercato così di fornire le risposte alle molteplici domande che possono sorgere, tra le quali quelle relative alle necessità di aggiornamento della valutazione dei rischi, le modalità con cui vanno considerate le sostanze e le miscele reprotossiche, le modalità di tenuta del registro degli esposti.

Conclusioni

A mio avviso si deve fare attenzione a quella che è una tendenza ancor più generale che si esplicita in tutte le azioni da quelle normative a quelle interpretative poste in essere dalle autorità competenti.

Detto per inciso, penso che anche le modifiche e le recenti integrazioni del D.lgs. 81/2008 vadano ben oltre alla abrogazione definitiva del DM 10/03/1988 antincendio ed all’inserimento dei DM del 1-2- e 3 settembre 2021, o alle integrazioni relative al rischio degli ambienti confinati. Mi riferisco in particolare all’interpello 5/2014 che indica come il Medico Competente debba collaborare in maniera attiva alla valutazione dei rischi. Tale figura è obbligata ad operare non solo in base alle informazioni fornite dal Datore di Lavoro, ma anche in base ad informazioni raccolte sul campo con sopralluoghi e soprattutto in base ai dati raccolti con la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi pur restando compito non delegabile del datore di Lavoro dovrà fondarsi sempre più su una stretta collaborazione con il Medico Competente. Del resto appare ovvio che si dovrà elaborare un piano di sorveglianza sanitaria che richiede nozioni tecniche e metodologiche specifiche per essere efficace ed efficiente, specialmente per la rilevazione dei dati relativi al personale esposto ai rischi connessi all’uso di agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Si deve considerare poi la durata della sorveglianza sanitaria imposta dai periodi di latenza di cui abbiamo fornito esempio. Il lavoratore deve essere seguito per decenni nel suo percorso lavorativo e costantemente in tutte le sue possibili variazioni, il che comporta anche complicate interrelazioni tra diversi agenti. Questo diventa un compito non facile e che richiede notevoli sforzi organizzativi e non solo a livello aziendale.

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