Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023 è stato pubblicato il DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Il decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha l’innegabile merito di aver chiarito una serie di questioni che avevano la loro fonte in svariati atti normativi, tra cui decreti e circolari, per altro cronologicamente molto distanti, da cui erano nate anche svariate interpretazioni. Seguendo l’articolato del decreto ministeriale focalizziamoci sui punti più rilevanti.
Per ciò che concerne l’esenzione dalla nomina del consulente ADR il decreto ribadisce i casi di esenzione già da tempo riconosciuti e riportati nell’ADR stesso che riguardano prevalentemente il trasporto di merci pericolose da parte di privati, manutentori, produttori di materie prime imballate in quantità limitate o esenti. Avendo tale articolo poca rilevanza per le aziende galvaniche che gestiscono merci pericolose sostanzialmente costituite da rifiuti non ci soffermeremo ulteriormente. Le esenzioni di cui sotto non sono valide, inoltre, per le materie pericolose radioattive.
Esenzione per trasporto in colli
All’art. 4 sono definite le regole, per il trasporto in colli di merci pericolose, tali per cui è possibile essere esentati dalla nomina del consulente ADR. Ricordiamo in primis che per collo nell’ADR si intende il prodotto finale della operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande imballaggio o IBC (Intermediate Bulk Container), con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne.
Sono due in particolare tali regole:
1. Quantitativa: la quantità massima di merce pericolosa su un singolo mezzo di trasporto deve rientrare nei limiti di esenzione parziale denominato 1.1.3.6 che dipende dalla pericolosità della merce pericolosa e in particolare dalla categoria di trasporto. Tale quantitativo, come regola generale è di 1000 Kg o litri per le merci pericolose di categoria di trasporto tre, 333 Kg o litri per la categoria di trasporto due, 20 Kg o litri per la categoria di trasporto uno. Infine, per la categoria di trasporto quattro non ci sono limiti quantitativi e per la categoria di trasporto zero non è possibile il trasporto in esenzione parziale 1.1.3.6;
2. Frequenza: l’esenzione è vincolata ad un numero massimo di operazioni di 3 mensili e 24 all’anno.