La nuova Direttiva estende la protezione dei lavoratori

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Da recepire negli Stati Membri entro il 5 aprile 2024 la direttiva UE 2022/431 introduce l’estensione del campo di applicazione della direttiva 2004/37 CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro alle sostanze tossiche per la riproduzione

di Lorenzo Dalla Torre

La Direttiva UE2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, nel modificare la precedente direttiva 2004/37 CE introduce alcuni cambiamenti che estendono e rafforzano la tutela dei lavoratori. In tal senso l’attenzione mostrata dal legislatore comunitario verso questa problematica introduce notevoli elementi che andranno attentamente considerati.

Fin dal titolo si comprende come la modifica estenda l’oggetto della regolamentazione qualificando la nuova direttiva come modifica della Direttiva 2004-37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 aggiungendo le sostanze tossiche per la riproduzione il che avviene ovviamente anche all’art. 1 paragrafo 1 comma 1 che recita ora:

«1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»

La definizione delle sostanze tossiche per la riproduzione viene inserita all’articolo 2 alla lettera b bis):  

«sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008»

Nelle successive lettere b ter) e b quater) si specificano le definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e quelle con valore di soglia ovvero quelle per cui esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.

In tutti gli articoli successivi si provvede all’estensione dell’oggetto alle sostanze tossiche per la riproduzione. È bene ricordare quanto già previsto al Capo II “obblighi del datore di lavoro” che coinvolgono ora le sostanze tossiche per la riproduzione che verranno anch’esse ad essere interessate dall’obbligo di riduzione della loro utilizzazione o alla loro sostituzione ove ciò sia tecnicamente possibile, obbligo previsto all’art. 4. Si deve sottolineare che il datore di lavoro deve concretamente ricercare le possibili tecniche alternative, in quanto il comma 2 dello stesso articolo, prevede la comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate in materia all’autorità responsabile che lo richieda.

Ferme restando le disposizioni per l’identificazione e valutazione del rischio previste all’art.3, con la recente estensione, come recita l’art. 5 punto 1: se la valutazione evidenzia un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori l’esposizione   di quest’ultimi deve essere evitata. Nei successivi punti di questo articolo si prevedono le misure da attuarsi in concreto ovvero:

-al punto 2 l’utilizzo delle sostanze in un sistema chiuso

-al punto 3 nel caso non sia tecnicamente possibile adottare un sistema chiuso il datore di lavoro dovrà provvedere affinché i livelli di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

-resta ferma la previsione del punto 4: l’esposizione all’agente non deve superare il valore limite stabilito nell’allegato III.

Il punto 5 prevede altre misure che vanno estese ora ai tossici per la riproduzione:

 «a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;»;

b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti

(applicando il principio ALARA ,ovvero As Low As Reasonably Achievable, come avviene nel campo del rischio da radiazioni dove le dosi individuali e il numero di persone esposte devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente raggiungibile.)

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l’emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;

 d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l’individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;»

f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

 g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l’esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

h) misure d’igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

i) informazione dei lavoratori;

«j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d’avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;»

k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

l) mezzi necessari per l’immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l’impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

m) mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l’impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile

Se dai risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell’autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti: a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni; c) il numero di lavoratori esposti; d) le misure di prevenzione adottate; e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare; f) la natura e il grado dell’esposizione; g) i casi di sostituzione (articolo 6)

La direttiva modificata distingue tra esposizione prevedibile (art 8) ed esposizione non prevedibile (art. 7) In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un’esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori. Fino al ripristino delle condizioni normali, e finché non sono state eliminate le cause dell’esposizione anormale, solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell’area colpita. Indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi. L’esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario e, ovviamente, i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell’area colpita

Qualora l’esposizione sia prevedibile entra in gioco l’art.8. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell’esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell’esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività. In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l’esposizione anormale; quest’ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario. Inoltre debbono essere adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

Per quel che riguarda l’accesso alle zone di rischio I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione(art.9). Inoltre l’art. 10 dispone misure di igiene e di protezione individuale. In primis che i lavoratori non mangino bevano o fumino nelle aree dove esiste un rischio di contaminazione da parte delle sostanze in questione. Inoltre si stabilisce che:

– i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

– siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

– siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

-gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

 -gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

Nei successivi articoli si affronta il tema della informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ivi incluso il tema della segnaletica di sicurezza (art 11 ed art.12) mentre l’art. 13 riguarda l’obbligo della consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

CONCLUSIONE

 In attesa del recepimento delle nuove modifiche, risulta quindi consigliabile per l’azienda attivare il Sistema di gestione della sicurezza per:

– effettuare un controllo immediato delle schede di sicurezza delle sostanze tossiche per la riproduzione impiegate, evidenziando quelle sostanze o miscele che risultino classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

– effettuare una analisi delle possibilità di sostituzione delle sostanze in questione attraverso l’utilizzo di migliori tecnologie disponibili o la possibilità di riduzione dell’utilizzo del loro impiego ovvero la possibilità di utilizzarle in sistemi chiusi.

-redigere una relazione esaustiva in materia che indichi le ragioni per le quali si è costretti all’utilizzo, residuale o meno, di tali materiali indicando le misure adottate per la mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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