La revisione della Direttiva Macchine

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Le future modifiche e la sfida alla digitalizzazione.

Lo scorso 30 agosto si è chiusa la consultazione pubblica con cui la Commissione europea ha raccolto i pareri riguardanti l’applicazione e la conseguente revisione della Direttiva Macchine (2006/42/CE). La consultazione pubblica è lo strumento con cui la Commissione interroga le parti interessate in relazione ad un argomento specifico, prima di intervenire prendendo decisioni ufficiali. In questo caso il tema è la revisione della Direttiva Macchine e la Commissione indaga i problemi, che attualmente sono emersi in relazione alla sua applicazione, e le eventuali migliorie da intraprendere. La consultazione pubblica, aperta il 7 giugno 2019, è stata avviata a seguito della valutazione d’impatto, che ha concluso che la direttiva è efficace e coerente, ma necessita di una maggiore chiarezza in alcuni punti e di una semplificazione dei requisiti amministrativi. Inoltre, ha confermato che è adatta allo scopo di agevolare il libero scambio di prodotti all’interno dell’Unione assicurando la corretta competizione tra aziende. Infine è emersa, quella che sembrerebbe essere l’esigenza più imminente: adattare la legislazione alla rivoluzione digitale che sta investendo tutti i settori del mondo contemporaneo.

Come evolve la Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine nasce nel 1989, mentre il mondo subisce una trasformazione culturale che ruota attorno all’analisi di rischio. Nel luglio del 1976 l’esplosione di un reattore chimico provoca il rilascio di una nube di diossina nell’ambiente circostante e quel giorno è ricordato da tutti come l’incidente di Seveso. Le conseguenze immediate sono l’evacuazione della zona limitrofa e molti casi di cloracne (patologia della pelle causata dalla reazione dell’organismo ad alcune sostanze tossiche come la diossina). Dieci anni dopo è il 1986, il mondo è sconvolto da un altro evento difficilmente dimenticabile: l’incidente nucleare di Chernobyl. Questi incidenti aprono il dibattito pubblico sulla prevenzione e l’analisi dei rischi industriali: ogni insediamento antropico necessita di una valutazione programmata e pianificata dei pericoli e delle possibili conseguenze ad esso collegate. Questo approccio si diffonde a macchina d’olio anche in altri settori dell’industria, ogni prodotto deve essere pensato e progettato in modo tale che non sia fonte di pericolo per il consumatore, anzi che abbia caratteristiche intrinseche di sicurezza. Il nuovo approccio non risparmia il mondo delle macchine: l’Unione Europea emana la Direttiva 89/392/EEC, che, dopo diversi emendamenti, diventa quella che oggi è conosciuta come nuova Direttiva Macchine. In Italia è recepita ed attuata mediante il D.lgs n. 17 del 27.1.2010. Essa è la legislazione europea riguardante la progettazione orientata alla sicurezza di tutti i tipi di macchina (dalle macchine per costruzioni alle macchine per prodotti cosmetici). Lo scopo è duplice: assicurare la sicurezza delle persone durante l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tutti i prodotti oggetto della direttiva, tramite la loro progettazione e costruzione, e garantire il libero scambio di merci sul suolo europeo. Secondo il nuovo approccio, la direttiva esplicita i requisiti essenziali di sicurezza e rimanda alle norme tecniche armonizzate, prodotte dal Cen e pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione, per le specifiche tecniche. In questo modo il costruttore, in base al concetto di presunzione di conformità, può concretizzare i requisiti. L’applicazione degli standard armonizzati resta di carattere volontario e i produttori sono liberi di scegliere ogni altra soluzione tecnica che dimostri la rispondenza ai requisiti essenziali. Il rispetto di questi requisiti è condizione necessaria per cui la macchina può essere marcata CE e quindi immessa sul mercato europeo. In altre parole, il costruttore, per progettare la macchina secondo i requisiti della direttiva, ha due possibilità: può effettuare una puntuale analisi dei rischi della macchina, secondo l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, e individuare tutte le soluzioni tecniche realizzate al fine di ridurre il più possibile i rischi residui; oppure può progettare la macchina seguendo fedelmente le norme armonizzate alla direttiva, che in quanto tali danno presunzione di conformità alla macchina. In entrambi i casi la macchina accompagnata dalla dichiarazione di conformità, dal marchio CE, dal manuale d’uso e manutenzione e avendo a disposizione a richiesta il fascicolo tecnico può essere immessa sul mercato europeo, opportunamente sorvegliato dalle autorità di competenza.

 

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